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"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario Jourová, permettetemi anzitutto di ringraziare la Commissione, i relatori ombra e le Presidenze di turno, lettone e lussemburghese, sotto le quali si sono svolti i negoziati per l'approccio costruttivo tenuto nel corso dei lavori. È trascorso circa un anno da quando mi è stato conferito il mandato negoziale a seguito dell'approvazione da parte della commissione LIBE del testo della direttiva che oggi discutiamo. Il lavoro svolto in questo periodo è stato animato dal desiderio di dare vita ad un provvedimento, che per la prima volta, considerasse la specificità del processo minorile a livello sovrannazionale, corredandolo di chiare garanzie per i minori coinvolti. Sono stati necessari 9 triloghi, a volte molto difficili e numerose riunioni tecniche prima di giungere ad un accordo definitivo, che valuto molto positivamente e sul quale spero potrà esserci ampio consenso in quest'Aula. A fronte di oltre un milione di minori sottoposti ogni anno a procedimento penale in Europa, permangono ancora sensibili differenze fra i sistemi giuridici degli Stati membri, nel trattamento dei minori nelle varie fasi del procedimento. La direttiva intende proprio colmare tali distanze, definendo e individuando chiari diritti per i minori indagati o imputati attraverso un corpo di norme minime che tuttavia stabiliscono un livello elevato di garanzie. Infatti, si è voluto mettere al centro l'interesse superiore del minore, principio sancito anche dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, già noto in ambito civile e in ambito amministrativo e che in tal modo entra per la prima volta nel processo penale. Ritengo che il valore aggiunto della direttiva risieda nell'avere corredato il procedimento minorile, oltre che delle fondamentali salvaguardie previste per i procedimenti penali che coinvolgono adulti, anche di quelle richieste dalla specificità dei minori che devono essere sempre e comunque destinatari di una specifica adeguata tutela. Molti sono gli aspetti del procedimento su cui interviene la direttiva, sui quali, però, per ragioni di tempo non posso soffermarmi. Voglio fare comunque un accenno all'articolo 6 della direttiva, che prevede il diritto del minore ad essere assistito da un difensore. Si tratta della questione più delicata, affrontata nel corso dei negoziati e devo dire che mi ritengo soddisfatta del compromesso raggiunto nel testo che descrive, in modo accurato, le situazioni nelle quali la presenza del difensore è imprescindibile per assicurare al minore l'assistenza tecnica, la corretta applicazione di tutte le garanzie previste e per aiutarlo a comprendere lo svolgimento del procedimento che lo vede coinvolto. Per questo, pur contemplando ragionevoli possibilità di deroga, in considerazione della minore gravità del reato, della minore complessità del caso e delle misure che potrebbero essere conseguentemente adottate, la direttiva richiede agli Stati di garantire la presenza del difensore sin dalle prime fasi delle indagini e in particolare quando il minore è interrogato dalla polizia giudiziaria e soprattutto, in ogni caso in cui venga privato della libertà personale. Un'altra importante disposizione è quella che richiede agli Stati membri di sottoporre il minore ad una valutazione effettuata da personale qualificato, al fine di supportare le decisioni su possibili misure a beneficio del minore, sull'adeguatezza di eventuali misure cautelari e in sede di pronuncia della sentenza. Vorrei in proposito sottolineare ancora l'importanza della formazione di coloro che intervengono nel procedimento, a cominciare dagli organi di polizia, dai magistrati e dai difensori. È previsto nella direttiva che questi abbiano accesso a una formazione specifica perché possano assicurare il miglior interesse del minore. Infine, sempre in considerazione delle specifiche esigenze del minore e del suo reinserimento sociale a conclusione dell'esperienza penale, la detenzione è sempre considerata come estrema ratio, da disporre quando misure alternative non siano efficacemente percorribili. E, laddove sia inevitabile privare il minore della libertà personale, dovrà farsi il possibile per salvaguardare il suo sviluppo psicofisico e le sue esigenze di rieducazione. Perciò ritengo che uno degli aspetti più significativi della direttiva sia l'avere stabilito per la prima volta a livello europeo, il principio della detenzione separata dei minori. Per tutte queste ragioni, sono convinta che la direttiva vada nella giusta direzione per la definizione di un modello comune di giusto processo minorile, contribuendo anche nel settore penale, alla realizzazione di una giustizia a misura di minore."@it2
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